Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo

 

Etichettatura alimentare

Prodotti alimentari sfusi

I prodotti sfusi sono i prodotti privi di confezione che si trovano esposti sui banchi di vendita dei negozi, dei supermercati o dei mercati, che vengono acquistati a peso.

La normativa definisce “sfusi” i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati nei luoghi di vendita su richiesta dell’acquirente ai fini della vendita immediata. D.Lgs. 109/92 art. 16.

Per legge su questi prodotti, non essendo possibile apporre un’etichetta in quanto privi della confezione, devono essere presenti appositi cartelli, applicati al recipiente che li contiene, o affissi nei comparti in cui sono esposti per la vendita.

Sul cartello devono essere riportate meno indicazioni rispetto ai prodotti confezionati, esse sono:

  • la denominazione di vendita
  • l’elenco degli ingredienti, salvo casi di esenzione
  • le modalità di conservazione per gli alimenti rapidamente deperibili, ove necessario
  • la data di scadenza, solo per le paste fresche o per le paste fresche ripiene
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
  • la percentuale di glassatura, per i prodotti congelati glassati.

Cartello unico

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello, tenuto ben in vista, oppure per singoli prodotti su apposito registro, anch’esso ben in vista, a disposizione degli acquirenti.

La lista degli ingredienti ed il relativo ordine ponderale decrescente sono indicativi; spetta al venditore stabilire la lista ed il relativo ordine, riferito ai gruppi di prodotti indicati sullo schema di cartello unico, di cui agli allegati, eventualmente adattato alla propria produzione, cancellando gli ingredienti non utilizzati ed aggiungendo gli altri utilizzati.

I semilavorati o preparati, utilizzati nella preparazione devono essere menzionati col nome dei singoli ingredienti che li compongono.

Tali ingredienti, qualora coincidano con quelli utilizzati dal fabbricante del prodotto finito, devono essere menzionati una sola volta.

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