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Sicurezza sul posto di lavoro

Norme per la sicurezza

Al fine di attuare quanto previsto in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, il D.Lgs.81/08 prevede l’adozione e l’attuazione di un sistema aziendale in grado di garantire un continuo ed efficace controllo sui fattori di rischio.

Figure operative

Il sistema della sicurezza in azienda prevede alcune figure operative di riferimento, che possono essere brevemente riassunte come di seguito indicato:

Datore di Lavoro:
è il responsabile, anche penale, della sicurezza e deve provvedere al corretto adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro; a tal fine ha il potere di destinare le risorse economiche necessarie per attuare delle misure di prevenzione e protezione.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):
persona di fiducia del Datore di Lavoro e da lui ufficialmente designata (nelle piccole aziende può coincidere con il datore di lavoro). Il Responsabile agisce come consulente del Datore di Lavoro al fine di una corretta attuazione degli obblighi di sicurezza di cui, comunque, il Datore di Lavoro mantiene la responsabilità.
Medico Competente:
il Medico Competente (MC) è un professionista specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, o comunque in possesso di titoli equivalenti, nominato dal Datore di Lavoro per adempiere agli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici.
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS):
persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Esso è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza;
Addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze e gli Addetti al pronto soccorso:
personale debitamente formato ed addestrato per fornire i primi soccorsi e fronteggiare situazioni di emergenza, come attuare tempestivamente i primi interventi antincendio in attesa dei Vigili del Fuoco o, nel caso si debba abbandonare l'ambiente di lavoro, dirigere ed organizzare una efficace e corretta evacuazione.
Preposto:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Lavoratore:
persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito aziendale. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore ed il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (lo stagista stesso). È necessario ricordare gli obblighi del lavoratore, elencati anche nell’art. 20 D. Lgs 81/08
  • Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella dellealtre persone presenti sul luogo di lavoro
  • Il lavoratore deve contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi dilavoro;
  • deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigentie dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparatipericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • deve segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ledeficienze dei mezzi e dei dispositivi forniti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o disegnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di lorocompetenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

I lavori vietati ai minori

Nessun minore può essere adibito alle seguenti mansioni/attività:

  • Lavori che espongano a contatti con agenti biologici pericolosi sostanze chimiche pericolose ;
  • Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio della armature esterne alle costruzioni.
  • Lavorazioni di escavazione, di smontaggio delle armature, di conduzione e manovra deimezzi meccanici, di taglio dei massi.
  • Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione diascensori e montacarichi.
  • Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
  • Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
  • Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125CC
  • Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa-chiodi con elevata potenza.
  • Attività di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica oossiacetilenica.
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