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Organizzazione del lavoro

Contratto di inserimento lavorativo

Il contratto di inserimento lavorativo

Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.

Il contratto di inserimento lavorativo tende all'inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto a un determinato contesto lavorativo.

I lavoratori destinatari possono essere:

  • giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
  • disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni
  • lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro
  • lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa
  • donne senza limiti di età che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso didisoccupazion femminile sia superiore al 10% di quello maschile
  • persone con grave handicap fisico, mentale o psichico

I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

  • enti pubblici economici
  • imprese e loro consorzi
  • gruppi di imprese
  • associazioni professionali
  • associazioni socio-culturali, associazioni sportive
  • fondazioni
  • enti di ricerca pubblici e privati
  • organizzazioni e associazioni di categoria

Questo a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Tale limite non è rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento.

Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta si avrà come conseguenza l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per assumere carattere di inserimento occorre altresì che:

  • venga definito un progetto individuale di inserimento
  • il lavoratore sia consenziente
  • il progetto sia finalizzato all'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto del lavoro

La durata non potrà essere inferiore ai 9 mesi e non potrà superare i 18 mesi (36 se si tratta di portatori di handicap).
Ai contratti di inserimento stipulati con soggetti svantaggiati (quindi a tutte le categorie sopra indicate, con l'eccezione relativa ai giovani tra i 18 e 29 anni) si applicano le stesse agevolazioni previste in precedenza per i contratti di formazione e lavoro.

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