Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo
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Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di inserimento lavorativo tende all'inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto a un determinato contesto lavorativo.
I lavoratori destinatari possono essere:
I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
Questo a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Tale limite non è rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento.
Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta si avrà come conseguenza l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per assumere carattere di inserimento occorre altresì che:
La durata non potrà essere inferiore ai 9 mesi e non potrà superare i 18 mesi (36 se si tratta di portatori
di handicap).
Ai contratti di inserimento stipulati con soggetti svantaggiati (quindi a tutte le categorie sopra indicate,
con l'eccezione relativa ai giovani tra i 18 e 29 anni) si applicano le stesse agevolazioni previste in
precedenza per i contratti di formazione e lavoro.
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