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Organizzazione del lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro

Definizione

Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti:

  • il somministratore (un soggetto autorizzato come le agenzie di somministrazione)
  • l'utilizzatore
  • il lavoratore

Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione).

Questo tipo di rapporto prevede quindi due contratti:

  • un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l'utilizzatore e il somministrato
  • un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore

Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, altrimenti è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato e può essere concluso anche come rapporto a tempo parziale.

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing)

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammesso per le seguenti attività:

  • consulenza e assistenza nel settore informatico
  • pulizia, custodia e portineria
  • trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci
  • gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato
  • consulenza direzionale
  • marketing
  • gestione di call-center
  • avvio e gestione di attività imprenditoriali
  • costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, installazione e smontaggio di macchinari, edilizia e cantieristica navale
  • cura e assistenza alla persona e sostegno alla famiglia
  • tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. Durante tali periodi di inattività, al lavoratore spetta un'indennità di disponibilità.

Il contratto di somministrazione a tempo determinato

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa esclusivamente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Ad esempio, la necessità di un incremento di manodopera per far fronte a picchi temporanei di attività dovuti a circostanze eccezionali o alle attività stagionali, ma anche la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, ferie, ecc.

Non è richiesta l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo:

  • per il primo contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi
  • nelle ipotesi indicate dalla legge: lavoratori in mobilità, lavoratori svantaggiati, percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi
  • negli altri casi previsti dalla contrattazione collettiva

Al contratto di somministrazione di lavoro tempo determinato, si applicano le regole del contratto a termine, escluse le disposizioni in materia di riassunzione, diritto di precedenza, successione dei contratti e durata complessiva.

Divieti

Il contratto di somministrazione è vietato nei seguenti casi:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, per le imprese che abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti licenziamenti collettivi riguardanti le figure professionali oggetto della fornitura, a meno che tale contratto non sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero riguardi l’assunzione di lavoratori iscritti in lista di mobilità, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a mesi tre (Legge 191/2009).
  • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, per le imprese in cui siano in corso interventi di integrazione salariale che interessino lavoratori adibiti alle mansioni oggetto della fornitura;
  • per le imprese che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diritti e doveri del lavoratore somministrato

Il lavoratore, anche se assunto dall'agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima.

Egli può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.

L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista. Quest'ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice.

Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Ha inoltre uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall'orario di lavoro in locali messi a disposizione dall'impresa fornitrice.

L'inserimento del lavoratore nelle banche dati dei soggetti autorizzati (agenzie di somministrazione) è gratuito.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 20-28

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