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Organizzazione del lavoro

Tirocinio e stage

Tirocinio e stage

Lo scorso gennaio 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee guida di riforma su tirocini e stage extracurriculari: è stato introdotto un compenso minimo garantito, è stata stabilita la durata massima del contratto in base al titolo di studio e si impone requisiti per le aziende onde evitare abusi.

Sono esclusi:

  • gli stage che si effettuano durante la frequenza di scuole
  • master
  • corsi di specializzazione
  • i periodi di pratica professionale o per l’accesso alle professioni ordinistiche (praticantato)
  • stage per stranieri inseriti nelle quote di ingresso
  • tirocini estivi

Il provvedimento ha lo scopo di regolamentare il ricorso a stage e tirocini nelle imprese, a legiferare in materia possono essere solo le Regioni.

Il provvedimento offre le direttive da recepire con specifiche leggi regionali entro 6 mesi e che potranno essere migliorative.

Compenso

Il tirocinante o stagista ha diritto a un compenso non inferiore a 300 euro lordi al mese, anche se le Regioni si sono già impegnate ad innalzare il minimo a 300 euro lordi (500 in Toscana, 600 in Piemonte).

È prevista una sanzione amministrativa fra i 1.000 e i 6.000 euro per le aziende che non pagano l’indennità.

Durata

  • 6 mesi per neodiplomati e neolaureati
  • 12 mesi per disoccupati e inoccupati
  • 24 mesi per disabili

Superata la durata massima consentita scattano le altre forme contrattuali previste dalla Riforma del Lavoro.

Limite numerico

  • PMI fino a 5 dipendenti: massimo 1 tirocinante o stagista
  • PMI da 6 a 20 dipendenti: massimo 2 tirocinanti o stagisti
  • PMI oltre i 20 addetti: massimo pari il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato

Requisiti

Vietati gli stage per mansioni a bassa specializzazione (per le quali non è necessario un periodo formativo).

Né possono essere presi stagisti per risolvere problemi di organico nei periodi di grande attività lavorativa (lo stage non può sostituire un contratto a termine) o per sostituzione di lavoratori in malattia, maternità, ferie.

Non possono prendere stagisti le aziende che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione (per mansioni analoghe e nella stessa unità produttiva).

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