Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo
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Lo scorso gennaio 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee guida di riforma su tirocini e stage extracurriculari: è stato introdotto un compenso minimo garantito, è stata stabilita la durata massima del contratto in base al titolo di studio e si impone requisiti per le aziende onde evitare abusi.
Sono esclusi:
Il provvedimento ha lo scopo di regolamentare il ricorso a stage e tirocini nelle imprese, a legiferare in materia possono essere solo le Regioni.
Il provvedimento offre le direttive da recepire con specifiche leggi regionali entro 6 mesi e che potranno essere migliorative.
Il tirocinante o stagista ha diritto a un compenso non inferiore a 300 euro lordi al mese, anche se le Regioni si sono già impegnate ad innalzare il minimo a 300 euro lordi (500 in Toscana, 600 in Piemonte).
È prevista una sanzione amministrativa fra i 1.000 e i 6.000 euro per le aziende che non pagano l’indennità.
Superata la durata massima consentita scattano le altre forme contrattuali previste dalla Riforma del Lavoro.
Vietati gli stage per mansioni a bassa specializzazione (per le quali non è necessario un periodo formativo).
Né possono essere presi stagisti per risolvere problemi di organico nei periodi di grande attività lavorativa (lo stage non può sostituire un contratto a termine) o per sostituzione di lavoratori in malattia, maternità, ferie.
Non possono prendere stagisti le aziende che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione (per mansioni analoghe e nella stessa unità produttiva).
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