La compravendita
Compravendita CC 1470
È il contratto tramite il quale si trasferiscono la proprietà di una cosa o un diritto, verso
il corrispettivo di un prezzo.
La compravendita è il contratto più comune nella società contemporanea, e non richiede formalità
particolari, essendo in genere sufficiente per la sua conclusione l'accordo verbale.
Invece, per la validità della vendita che ha come oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari è necessario che il contratto risulti da un atto scritto CC 1350.
La vendita di beni immobili e di beni registrati (ad es., automobili, imbarcazioni ecc.) è
comunque soggetta a trascrizione nei pubblici registri CC 2643.
Il trasferimento della proprietà del bene oggetto della compravendita avviene al momento della
manifestazione del consenso dei due contraenti, cioè quando venditore e compratore si accordano
sulle esatte caratteristiche del bene e sul prezzo di vendita, e dunque prima della consegna del
bene al compratore. La consegna costituisce un obbligo per il venditore; sul compratore
gravano invece le obbligazioni di pagare il prezzo e, salvo diverso accordo, le spese della vendita.
La vendita obbligatoria
In alcuni casi l'acquisto della proprietà del bene è differito a un momento successivo rispetto
alla conclusione del contratto; in tali casi il venditore è obbligato a procurare all'acquirente
la proprietà della cosa venduta.
Sono esempi di vendita obbligatoria:
- la vendita di cose determinate solo nel genere CC 1378:
- la proprietà si trasferisce
all'acquirente quando il venditore effettua l'individuazione della cosa oggetto della vendita;
Per esempio: acquisto di un'autovettura.
- la vendita di cose future CC 1472:
- il trasferimento della proprietà della cosa avviene al
momento, successivo alla conclusione del contratto, nel quale la cosa viene a esistere
(ad es., la vendita di una partita di pulcini prima della schiusa delle uova);
- la vendita a rate con riserva della proprietà:
- venditore e compratore stabiliscono che la
proprietà della cosa venduta e immediatamente consegnata si trasferisca al compratore al momento
del pagamento dell'ultima rata; il mancato pagamento di una rata non dà diritto al venditore di
richiedere la risoluzione del contratto se non supera un ottavo del prezzo di vendita CC 1525;
se l'inadempimento del compratore lo supera, il venditore può CC 1526 richiedere la restituzione
della cosa, restituendo a sua volta al compratore le rate già riscosse e detraendone una certa
somma per l'uso che il compratore ne ha fatto; il venditore deve comunque essere risarcito dei
danni.
Garanzia della vendita
Se il venditore, dopo la conclusione del contratto, non consegna il bene oggetto della vendita,
l'acquirente, rivolgendosi all'autorità giudiziaria, può chiedere la consegna (cioè l'adempimento
del contratto) oppure la risoluzione del contratto.
- Garanzia per evizione:
- Il venditore nel trasferire la cosa al compratore implicitamente
garantisce che altri soggetti non abbiano diritti sulla cosa venduta. Se invece un altro soggetto
asserisce di essere proprietario della cosa, in tutto o in parte, e riesce ad ottenere una sentenza
che obbliga il compratore a consegnare la cosa, quest'ultimo potrà rivolgersi al suo venditore per
ottenere il risarcimento del danno subito.
L'evizione può essere:
- totale, se riguarda tutta la cosa
- parziale, se riguarda parte di essa
Trattandosi di un effetto naturale del contratto, può essere escluso o limitato su accordo delle
parti.
- Garanzia per vizi
- Se la cosa venduta presenta difetti di una certa gravità, al
compratore spetta la garanzia per i vizi.
In particolare, la cosa può presentare vizi che la
rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; o
può non avere le qualità specificamente garantite dal venditore: in tal caso il compratore deve
denunciare i vizi o la mancanza di qualità al venditore, entro 8 giorni dalla consegna se si
tratta di vizi apparenti, oppure entro 8 giorni dalla loro scoperta se si tratta di vizi occulti.
Dopodiché il compratore, a sua scelta, può richiedere la risoluzione del contratto con restituzione
della cosa e del prezzo, o la riduzione del prezzo.
In ogni caso gli spetta il risarcimento dei
danni, se il venditore non dà prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa; l'azione del
compratore deve però essere esercitata entro 1 anno dalla consegna.