Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo

 

Il contratto

La compravendita

Compravendita CC 1470

È il contratto tramite il quale si trasferiscono la proprietà di una cosa o un diritto, verso il corrispettivo di un prezzo.

La compravendita è il contratto più comune nella società contemporanea, e non richiede formalità particolari, essendo in genere sufficiente per la sua conclusione l'accordo verbale.

Invece, per la validità della vendita che ha come oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari è necessario che il contratto risulti da un atto scritto CC 1350.

La vendita di beni immobili e di beni registrati (ad es., automobili, imbarcazioni ecc.) è comunque soggetta a trascrizione nei pubblici registri CC 2643.

Il trasferimento della proprietà del bene oggetto della compravendita avviene al momento della manifestazione del consenso dei due contraenti, cioè quando venditore e compratore si accordano sulle esatte caratteristiche del bene e sul prezzo di vendita, e dunque prima della consegna del bene al compratore. La consegna costituisce un obbligo per il venditore; sul compratore gravano invece le obbligazioni di pagare il prezzo e, salvo diverso accordo, le spese della vendita.

La vendita obbligatoria

In alcuni casi l'acquisto della proprietà del bene è differito a un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto; in tali casi il venditore è obbligato a procurare all'acquirente la proprietà della cosa venduta.

Sono esempi di vendita obbligatoria:

la vendita di cose determinate solo nel genere CC 1378:
la proprietà si trasferisce all'acquirente quando il venditore effettua l'individuazione della cosa oggetto della vendita; Per esempio: acquisto di un'autovettura.
la vendita di cose future CC 1472:
il trasferimento della proprietà della cosa avviene al momento, successivo alla conclusione del contratto, nel quale la cosa viene a esistere (ad es., la vendita di una partita di pulcini prima della schiusa delle uova);
la vendita a rate con riserva della proprietà:
venditore e compratore stabiliscono che la proprietà della cosa venduta e immediatamente consegnata si trasferisca al compratore al momento del pagamento dell'ultima rata; il mancato pagamento di una rata non dà diritto al venditore di richiedere la risoluzione del contratto se non supera un ottavo del prezzo di vendita CC 1525; se l'inadempimento del compratore lo supera, il venditore può CC 1526 richiedere la restituzione della cosa, restituendo a sua volta al compratore le rate già riscosse e detraendone una certa somma per l'uso che il compratore ne ha fatto; il venditore deve comunque essere risarcito dei danni.

Garanzia della vendita

Se il venditore, dopo la conclusione del contratto, non consegna il bene oggetto della vendita, l'acquirente, rivolgendosi all'autorità giudiziaria, può chiedere la consegna (cioè l'adempimento del contratto) oppure la risoluzione del contratto.

Garanzia per evizione:
Il venditore nel trasferire la cosa al compratore implicitamente garantisce che altri soggetti non abbiano diritti sulla cosa venduta. Se invece un altro soggetto asserisce di essere proprietario della cosa, in tutto o in parte, e riesce ad ottenere una sentenza che obbliga il compratore a consegnare la cosa, quest'ultimo potrà rivolgersi al suo venditore per ottenere il risarcimento del danno subito.

L'evizione può essere:

  • totale, se riguarda tutta la cosa
  • parziale, se riguarda parte di essa
Trattandosi di un effetto naturale del contratto, può essere escluso o limitato su accordo delle parti.
Garanzia per vizi
Se la cosa venduta presenta difetti di una certa gravità, al compratore spetta la garanzia per i vizi.
In particolare, la cosa può presentare vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; o può non avere le qualità specificamente garantite dal venditore: in tal caso il compratore deve denunciare i vizi o la mancanza di qualità al venditore, entro 8 giorni dalla consegna se si tratta di vizi apparenti, oppure entro 8 giorni dalla loro scoperta se si tratta di vizi occulti.
Dopodiché il compratore, a sua scelta, può richiedere la risoluzione del contratto con restituzione della cosa e del prezzo, o la riduzione del prezzo.
In ogni caso gli spetta il risarcimento dei danni, se il venditore non dà prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa; l'azione del compratore deve però essere esercitata entro 1 anno dalla consegna.

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