Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo

 

Il contratto

Contratto di Catering e Banqueting

Catering

Il contratto di catering (dall'inglese, to cater, ovvero "approvvigionare di viveri"), indica un modello contrattuale atipico e variegato, inizialmente utilizzato con riferimento all' approvvigionamento di viveri alle navi ed ora impiegato in relazione all'intero settore economico della ristorazione collettiva.

In linea generale, il contratto di catering è quello mediante il quale un’ impresa si obbliga ad eseguire forniture di pasti, preparati all'istante ovvero preconfezionati, svolgendo eventualmente anche servizi a questo connessi. (es. buffet con servizi di appoggio).

Nell'applicazione concreta, il contratto può assumere caratteristiche differenti e peculiari.

Può, infatti, prevedersi, secondo il sistema di ristorazione tradizionale, la preparazione degli alimenti e della sala ristorante stesso in loco, generalmente per provvedere alle esigenze delle grandi imprese.

Secondo tale modello, l'azienda di catering si obbliga non solo a preparare e somministrare i pasti ma anche ad organizzare e gestire la mensa interna alla struttura da servire, preoccupandosi anche del riordino e della pulizia dei locali.

Può, altresì, prevedersi la fornitura di pasti preconfezionati in altro luogo e destinati ad essere consumati all'interno della struttura da servire. Tale modello trova applicazione, principalmente, nelle collettività di piccole dimensioni, per le quali non è conveniente la predisposizione di strutture e locali ad hoc per fornire il servizio di mensa.

Anche in tale ipotesi, il ristoratore può essere tenuto all'approntamento e distribuzione delle porzioni in loco, oltre che al riordino del refettorio.

Catering sostitutivo

Abbiamo, poi, il contratto di catering cosiddetto "sostitutivo di mensa", che consente al personale della struttura da servire di usufruire di un servizio mensa organizzato, dal ristoratore o da terzi, completamente all'esterno dell'impresa o istituzione e fruibile secondo il sistema dei "buoni pasto" emessi dal ristoratore.

Banqueting

Il “banqueting", che soddisfa le esigenze di organizzazione feste, ricevimenti o banchetti in occasione di particolari eventi.

In tal caso, com'è chiaro, manca il requisito della periodicità e continuità della prestazione, trattandosi, appunto, di eventi specifici.

Quanto alla qualificazione giuridica delle fattispecie elencate, il riferimento corre ai modelli tipici dell'appalto di servizi (art. 1677 Cod. civ.) e della somministrazione (art. 1559 e ss. Cod. civ.), con prevalenza dell'uno o dell'altro a seconda delle obbligazioni individuate nei singoli moduli contrattuali concretamente impiegati.

L'appalto di servizi è il "contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un servizio, verso un corrispettivo di denaro" (art. 1655 CC).

La somministrazione, invece, "è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose". (art. 1559 Cod. Civ.).

La somministrazione desunta in contratto consiste, quindi, in tal caso, in un dare, per la soddisfazione di un bisogno continuativo o periodico del somministrato, cose idonee al particolare bisogno da soddisfare sia per tipologia che per modalità di prestazione,

Esempi di contratti di somministrazione:

  • fornitura di acqua
  • gas
  • energia elettrica
  • giornali
  • riviste, ecc.

Sono, inoltre, entrambi contratti di durata, l'adempimento dei quali è destinato a protrarsi nel tempo, soddisfacendo l'interesse sotteso al contratto con i1 compimento di ogni singolo atto esecutivo.

Il modello contrattuale identificabile nel contratto di appalto di servizi sembra, quindi, da privilegiarsi allorquando l'impresa assuma l'obbligazione di fornire cibi e bevande e di provvedere, inoltre, a tutte le prestazioni accessorie (preparazione, riordino locali ecc...).

Inoltre, nonostante tale modello imponga particolari vincoli alla scelta del contraente, per quello che attiene agli appalti affidati da pubbliche istituzioni, consente anche l'esercizio dei particolari poteri riconducibili allo schema dell'appalto, che consentono sia uno ius variandi ad iniziativa del committente, sia un pregnante controllo di questi nel corso dell'esecuzione del contratto, che altri moduli contrattuali non consentirebbero.

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