Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo

 

Il contratto

Il Negozio giuridico

Elementi essenziali

Il contratto scaturisce dallo scambio del consenso: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che debbono concludere e si impegnano a vicenda.

Il rapporto giuridico su cui verte l'accordo delle parti non può che essere un bene in senso ampio suscettibile di valutazione economica.

I requisiti essenziali del contratto elencati all'art 1325 del c.c. sono:

  • l’accordo delle parti (o consenso): l'incontro delle volontà delle parti; e si divide in espressa e tacita
  • la causa: la funzione economico-sociale del contratto, così definita dalla relazione di accompagnamento al Codice Civile;
  • l’oggetto: la prestazione che deve essere eseguita dal debitore in favore del creditore;
  • dev'essere:
    • Possibile (quando è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza),
    • Lecita (quando non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume)
    • Determinata o Determinabile (quando viene determinata quantità e qualità);
  • la forma: il modo in cui si manifesta la volontà. Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, ma in alcuni casi può essere richiesta una forma determinata affinché il contratto sia valido (es. la forma scritta per i contratti immobiliari).

La mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto (art. 1418)

Elementi accidentali

All'interno di un contratto possono essere previsti degli elementi non essenziali, ma che hanno comunque la funzione di rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio, i più diffusi sono disciplinati dagli artt. 633 ss. e 1353 ss. del Codice Civile e sono:

la condizione;
può essere definita come un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto o di un suo singolo patto, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti.
il termine;
può essere definito come l'evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti del contratto.
il modo o onere;
è una clausola accessoria che si appone solo agli atti di liberalità (istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarne gli effetti.

Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. Oltre a quelle già citate il Codice Civile disciplina la clausola penale (artt. 1382-1384) e la caparra (artt. 1385 e 1386).

Elementi essenziali del contratto

art. 1325 c.c. i requisiti del contratto sono:

  1. l'accordo delle parti
  2. la causa
  3. l'oggetto
  4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Gli elementi essenziali del contratto sono, quindi, quasi gli stessi del negozio giuridico; è vero, però, che alcuni di questi hanno delle peculiarità tipiche.

Accordo
È l'incontro delle volontà delle parti; costituisce l'equivalente della volontà nei negozi giuridici in generale.

Per quanto può sembrare semplice definire l'accordo, proprio su questo elemento si sono sviluppati ampi dibattiti dottrinari che hanno toccato la stessa natura del contratto; in particolare si è posto il problema della rilevanza della volontà nell'accordo e, quindi, della natura soggettiva o oggettiva di questo.

Vediamo nella sottostante tabella le diverse teorie che hanno avuto ad oggetto questo problema.
Teoria della volontà
secondo questi autori nei contratti, come in tutti i negozi giuridici, una dichiarazione per poter formare validamente l'accordo deve essere voluta, volontà che non deve limitarsi alla sola dichiarazione ma anche, e soprattutto, agli effetti che scaturiscono da quella dichiarazione e, di conseguenza, dal contratto.
Teoria della dichiarazione
secondo questa teoria il contratto non si costituisce con la volontà, ma con la dichiarazione, con quello, cioè che appare all'esterno dal comportamento del dichiarante, vincolato alla sua dichiarazione anche se non corrispondente alla sua volontà interiore
Teoria precettiva
ciò che costituisce il contratto, secondo questa teoria, non è né la volontà né il fatto oggettivo della dichiarazione, ma l'autoregolamento che le parti raggiungono in merito ai loro rapporti, cioè il contenuto precettivo.

Quale di queste tre teorie è effettivamente seguita dal nostro ordinamento?

È certo che non può essere dato rilievo alla volontà interna delle parti, pena un grave incertezza nei rapporti giuridici, ed è anche certo che chi emette una dichiarazione dall'oggettivo valore contrattuale, non può poi sottrarsi dopo aver fatto nascere il legittimo affidamento nell'altra parte e nei terzi circa la corrispondenza di quanto dichiarato con quanto realmente voluto.

Dobbiamo quindi concludere che la dichiarazione, se oggettivamente appare come seria volontà contrattuale, vincola il soggetto che l'ha emessa anche se non corrisponde alla volontà interna del dichiarante.

Tutto ciò accade perché chi emette dichiarazioni di natura giuridica deve anche assumersi la responsabilità di quanto dichiarato, ed appunto in riferimento a questo si parla del principio della "autoresponsabilità".

L'auto responsabilità nasce perché è necessario tutelare l'affidamento degli altri soggetti che, appunto, hanno fatto "affidamento" in buona fede sulla serietà della dichiarazione emessa.

Tirando le somme della nostra analisi possiamo concludere che:

  1. l'accordo è elemento essenziale del contratto;
  2. questo di norma corrisponde all’incontro delle volontà della parti che l'hanno raggiunto;
  3. l'accordo, però, è la volontà obbiettiva che da questo emerge e non quella interna delle singole parti di solito insondabile; questo accade perché chi emette una dichiarazione deve assumersi la responsabilità di quanto dichiarato;
  4. il principio dell'auto responsabilità nasce dalla necessità di tutelare l'affidamento;
  5. l'affidamento, tuttavia, non può essere tutelato quando ci si era accorti, o ci si poteva accorgere usando l'ordinaria diligenza, della divergenza tra la reale volontà e quanto appare nella dichiarazione.

Concludiamo il nostro discorso sugli elementi essenziali del contratto ricordando che a differenza degli altri negozi giuridici è necessario che il contratto abbia un oggetto che può essere inteso sia come regolamento dei rapporti giuridici sia in senso materiale, come bene su cui ricadono gli effetti del contratto.

L'oggetto contrattuale deve essere:

  • possibile
  • lecito
  • determinato o determinabile

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