Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo
Indice della pagina
Il contratto scaturisce dallo scambio del consenso: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che debbono concludere e si impegnano a vicenda.
Il rapporto giuridico su cui verte l'accordo delle parti non può che essere un bene in senso ampio suscettibile di valutazione economica.
I requisiti essenziali del contratto elencati all'art 1325 del c.c. sono:
La mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto (art. 1418)
All'interno di un contratto possono essere previsti degli elementi non essenziali, ma che hanno comunque la funzione di rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio, i più diffusi sono disciplinati dagli artt. 633 ss. e 1353 ss. del Codice Civile e sono:
Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. Oltre a quelle già citate il Codice Civile disciplina la clausola penale (artt. 1382-1384) e la caparra (artt. 1385 e 1386).
art. 1325 c.c. i requisiti del contratto sono:
Gli elementi essenziali del contratto sono, quindi, quasi gli stessi del negozio giuridico; è vero, però, che alcuni di questi hanno delle peculiarità tipiche.
Per quanto può sembrare semplice definire l'accordo, proprio su questo elemento si sono sviluppati ampi dibattiti dottrinari che hanno toccato la stessa natura del contratto; in particolare si è posto il problema della rilevanza della volontà nell'accordo e, quindi, della natura soggettiva o oggettiva di questo.
Vediamo nella sottostante tabella le diverse teorie che hanno avuto ad oggetto questo problema.Quale di queste tre teorie è effettivamente seguita dal nostro ordinamento?
È certo che non può essere dato rilievo alla volontà interna delle parti, pena un grave incertezza nei rapporti giuridici, ed è anche certo che chi emette una dichiarazione dall'oggettivo valore contrattuale, non può poi sottrarsi dopo aver fatto nascere il legittimo affidamento nell'altra parte e nei terzi circa la corrispondenza di quanto dichiarato con quanto realmente voluto.
Dobbiamo quindi concludere che la dichiarazione, se oggettivamente appare come seria volontà contrattuale, vincola il soggetto che l'ha emessa anche se non corrisponde alla volontà interna del dichiarante.
Tutto ciò accade perché chi emette dichiarazioni di natura giuridica deve anche assumersi la responsabilità di quanto dichiarato, ed appunto in riferimento a questo si parla del principio della "autoresponsabilità".
L'auto responsabilità nasce perché è necessario tutelare l'affidamento degli altri soggetti che, appunto, hanno fatto "affidamento" in buona fede sulla serietà della dichiarazione emessa.
Tirando le somme della nostra analisi possiamo concludere che:
Concludiamo il nostro discorso sugli elementi essenziali del contratto ricordando che a differenza degli altri negozi giuridici è necessario che il contratto abbia un oggetto che può essere inteso sia come regolamento dei rapporti giuridici sia in senso materiale, come bene su cui ricadono gli effetti del contratto.
L'oggetto contrattuale deve essere:
Spazioprever è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.