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Etichettatura alimentare

Denominazione di vendita

La denominazione di vendita è il nome comunemente impiegato per identificare il singolo prodotto, indipendentemente dalla marca, dal nome commerciale o eventualmente di fantasia, che non possono in alcun modo sostituirla. La denominazione di vendita è in alcuni casi stabilita da normative specifiche della Comunità europea o nazionali, ovvero da leggi che disciplinano i requisiti di composizione e le caratteristiche finali del prodotto.

Per questi prodotti sono previsti dalla normativa gli ingredienti e i processi tecnologici da seguire per poter attribuire loro la denominazione di vendita. Ad esempio, è possibile chiamare “Panettone, …il prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, mediante l'utilizzo di ingredienti come farina di frumento, zucchero, uvetta e scorze di agrumi canditi...”. L’aggiunta di ingredienti diversi, cioè non previsti nella normativa, non vieta la fabbricazione di un determinato prodotto, solo ne impone una denominazione di vendita differente.

In mancanza di disposizioni legislative comunitarie o nazionali, la denominazione di vendita è costituita dal nome tradizionale consacrato da usi e consuetudini. In Italia, ad esempio, possono rientrare in questa definizione il gelato, il torrone, il cotechino, i biscotti, per i quali non esiste una normativa specifica che ne imponga la composizione e/o le modalità di fabbricazione, ma semplicemente il consumatore per “tradizione” attribuisce quella denominazione ad un determinato prodotto e lo riconosce come tale sul mercato.

Infine, in mancanza anche di denominazioni legittimate da usi e consuetudini, in casi eccezionali, si possono utilizzare denominazioni di fantasia, che devono sempre essere accompagnate da una breve descrizione del prodotto, al fine di non generare confusione nel consumatore. Sono esempi “preparazione alimentare a base di ….”, “prodotto da forno con……”, ecc.

La denominazione commerciale è invece facoltativa e serve solamente per definire maggiormente il prodotto. Ad esempio nel settore della pasta, “Pasta di semola di grano duro” è la denominazione di vendita, mentre “spaghetti” è la denominazione commerciale. Deve essere specificato, inoltre, lo stato fisico in cui si trova il prodotto o il trattamento subito, qualora l’omissione di queste indicazioni comporti confusione nel consumatore.

In alcuni casi la denominazione di vendita può essere accompagnata da ulteriori indicazioni, quali ad esempio:

  • “confezionato in atmosfera protettiva”. Si tratta di prodotticonfezionati mediante gas di imballaggio consentiti (ad es. miscele di azoto, ossigeno, anidride carbonica) che ne aumentano la durabilità
  • “con edulcoranti”. Prodotti alimentari che contengono edulcoranti, sostanze autorizzate, utilizzate per conferire un sapore dolce, sostituti dello zucchero (es. aspartame, xilitolo, sorbitolo)
  • “irradiato o trattato con radiazioni ionizzanti”.

L'irraggiamento è un procedimento che consiste nell'esporre gli alimenti a radiazioni ionizzanti al fine di migliorarne la sicurezza e la qualità.

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