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Economia aziendale

L'imprenditore artigiano

Il piccolo imprenditore artigiano

Come si è visto, a proposito del piccolo imprenditore il Codice richiama esplicitamente alcune figure (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante). Queste figure sono state oggetto di disciplina speciale a vari fini (previdenziali, creditizi, ecc.).

Vedremo ora in particolare, per la sua importanza, la disciplina dell’artigianato (con una avvertenza: le definizioni di artigiano per il Codice e per la disciplina speciale - pur sovrapponendosi in larga parte - non coincidono esattamente).

L’attività artigiana, per l’importanza economica che tradizionalmente riveste nel nostro Paese, è regolata da una Legge speciale sull’Artigianato (L. 443/85 e successive modifiche e integrazioni).

Tale Legge precisa le caratteristiche sia dell’imprenditore artigiano che dell’impresa artigiana.

È considerato imprenditore artigiano chi:

  • esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana;
  • assume la piena responsabilità dell’impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione;
  • svolge prevalentemente in prima persona l’attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.

L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Alcuni esempi: il caso dell’artigiano iscritto all’Albo apposito ma non piccolo imprenditore (es. S.r.l. unipersonale artigiana) e viceversa quello del piccolo imprenditore artigiano ma non iscritto all’Albo (es. titolare di impresa familiare artigiana non partecipante all’attività produttiva).

  • assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge Speciale (Impresa individuale, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Cooperativa, Consorzio)
  • ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);
  • è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi, ad esclusione delle seguenti attività:
    • attività agricola;
    • attività di intermediazione commerciale (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commercio all’ingrosso, al dettaglio, ecc.);
    • attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.)

Naturalmente l’artigiano potrà svolgere le attività di cui sopra in quanto «strumentali ed accessorie» all’esercizio dell’impresa: ad esempio un forno artigianale che rifornisce abitualmente le pasticcerie può vendere parte dei propri prodotti anche direttamente al pubblico in orari notturni nei locali di produzione, in quanto tale commercio è puramente accessorio - cioè secondario - rispetto all’attività principale (quella produttiva).

È anche ovvio che l’artigiano può vendere liberamente prodotti propri e di terzi, però con alcune limitazioni variabili a seconda dei casi.
Ad es. un'impresa di trasporto, per essere considerata artigiana, deve avere non più di 8 dipendenti; un'impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per essere considerata artigiana deve avere un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16: il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; ecc.

Ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla Legge speciale sull’Artigianato è tenuto a presentare domanda di iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese artigiane, che di regola ha sede presso la Camera di Commercio.

Dall’iscrizione all’Albo derivano importanti conseguenze:

  • l’obbligo del pagamento dei contributi INPS per la previdenza e l’assistenza sanitaria previste a carico degli artigiani;
  • il diritto ad usufruire di sgravi fiscali non indifferenti, di finanziamenti agevolati (erogati soprattutto dall’Artigiancassa, l’ente finanziario di categoria) e di altri benefici («abbattimenti» contributivi per i dipendenti, ecc.).

Al giorno d’oggi artigiano non è più solo il calzolaio, il fabbro ferraio o l’impagliatore di sedie. Può rientrare in questa figura giuridica, se ne ha i requisiti, anche chi offre prodotti o servizi innovativi: ad esempio fotografia industriale, pubblicità e comunicazione d’impresa, computergrafica, «Desktop Publishing», ecc.

Qualifica di impresa artigiana

Abolizione dell’Albo delle imprese artigiane e della Commissione provinciale dell’artigianato del Piemonte

La Regione Piemonte ha modificato le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese. (Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5.
Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1(Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54(Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell’attività di estetista).

La nuova legge, in vigore dal 15 maggio 2013, ha abolito l'Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato del Piemonte. Le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro Imprese vengono quindi affidate alle Camere di Commercio.

Sarà la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti (Art. 5., comma 3 L.R. 23/04/2013 n.5), a conferire all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e a iscriverla nella sezione speciale del Registro Imprese; tale annotazione ha carattere costitutivo e sostituisce l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. Alla Camera di Commercio spetta anche il compito di trasmettere l'annotazione all'INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza. Possono richiedere la qualifica artigiana tutte le imprese che hanno le caratteristiche artigiane previste dalla legge (Legge 443/85).

Impresa Artigiana

È artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o di bevande.

Imprenditore Artigiano

È imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'imprenditore artigiano deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Forme giuridiche previste per l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane

  • Impresa individuale
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società a responsabilità limitata con unico socio
  • Società a responsabilità limitata pluripersonale
  • Società cooperativa con soci contitolari

In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale; in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due. Per le S.a.s. è necessario che nel processo produttivo ogni socio accomandatario svolga come prevalente un'attività manuale.

Le SRL pluripersonali hanno la facoltà di richiedere la qualifica artigiana se la maggioranza dei soci (oppure uno su due) partecipa al lavoro ed ha il possesso della maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.

Requisiti soggettivi

Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)

  • avere raggiunto la maggiore età
  • svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
  • non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
  • possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione)

Limiti dimensionali

I limiti dimensionali dell'impresa sono stabiliti dal numero massimo dei dipendenti, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli apprendisti.
I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:

  • impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9
  • impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5
  • lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16
  • autotrasportatori: 8 dipendenti
  • imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.

Concorrono a stabilire tali limiti il numero massimo dei dipendenti, qualsiasi sia la mansione svolta, dei soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, dei familiari coadiuvanti e degli apprendisti; sono esclusi dal computo i portatori di handicap, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e i lavoratori a domicilio, sempre che questi ultimi non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa. Non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (L.25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.

I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario effettivamente svolto (D.Lgs. 100/2001) facendo la somma degli orari settimanali individuali a tempo parziale e calcolando le unità intere di orario a tempo pieno corrispondenti a tale somma. L'eventuale arrotondamento va operato se la frazione eccedente supera il 50% dell'orario a tempio pieno.

Superamento dei limiti

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno solare, i limiti sopra indicati, mantengono l'iscrizione.

Familiari coadiuvanti

L’art. 2 della legge 463/59 ha esteso l’obbligo assicurativo ai familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell’iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell’azienda.

L'art. 2 della legge 463/59 ha esteso l'obbligo assicurativo ai familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda.

Sono considerati iscrivibili in qualità di familiari coadiuvanti del titolare:

A) I parenti entro il terzo grado:

In linea retta

  1. nonni,
  2. genitori: sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna;
  3. figli: sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali
  4. legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché
  5. i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
  6. nipoti, in quanto figli dei figli;

In linea collaterale

  1. fratello, sorella
  2. zio/a, in quanto fratello o sorella di un genitore del titolare,
  3. nipote, in quanto figlio di fratello o sorella del titolare.
B) Gli affini entro il secondo grado:
  1. cognato, in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o
  2. della sorella del titolare;
  3. suocero/a;
  4. genero
  5. nuora
  6. cognato, in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o
  7. della sorella del titolare;

L'INPS, inoltre, con una nota del 2003, ha chiarito che è iscrivibile in qualità di familiare coadiuvante il coniuge legalmente separato, per il quale non è ancora passata in giudicato la sentenza di divorzio, in quanto la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale.

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