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Prodotti alimentari

DOP e IGP

La Commissione Europea ha istituito specifici strumenti validi su tutto il territorio Comunitario per la tutela e la valorizzazione di prodotti alimentari con caratteristiche distintive, rispetto ad altri prodotti della stessa categoria.

Tali strumenti sono la DOP – Denominazione di Origine Protetta - e la IGP – Indicazione Geografica Protetta – disciplinate dal Reg. Ce 510/2006.

I riconoscimenti DOP e IGP vengono rilasciati a seguito di una rigorosa istruttoria sulle caratteristiche del prodotto e il metodo di produzione.

Questa valutazione vede coinvolti, a livello nazionale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni dei territori interessati dalla produzione e, a livello comunitario, la Commissione Agricoltura. Le denominazioni riconosciute vengono iscritte in un apposito registro gestito dalla Commissione stessa.

Le DOP e IGP sono tutelate giuridicamente contro ogni imitazione, evocazione o usurpazione nonché contro ogni altra prassi che possa indurre in inganno il consumatore sulla vera identità del prodotto.

Etichetta dei prodotti DOP e IGP

L’etichetta è uno strumento indispensabile per il consumatore perché aiuta a distinguere il prodotto originale da eventuali contraffazioni.

Oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla legge ed applicabili a tutti i prodotti agroalimentari (ovvero: elenco degli ingredienti, quantità, termine minimi di conservazione, lotto, riferimenti al responsabile commerciale), i prodotti DOP e IGP devono riportare in etichetta specifiche indicazioni previste dal disciplinare di produzione, nonché la dicitura “Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell’art. 10 del Reg. Ce n. 510/2006”. Queste indicazioni sono la garanzia di autenticità del prodotto acquistato.

Fonte: L'Italia dei prodotti DOP e IGP - Guida pratica per il consumatore - UnionCamere

DOP - Denominazione di Origine Protetta

marchio della DOP

La DOP identifica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto alimentare:

  • originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese;
  • la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, inclusivo dei fattori naturali e umani;
  • la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono all’interno dell’area geografica determinata.

IGP - Indicazione Geografica Protetta

marchio della IGP

L’IGP identifica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

  • originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese;
  • del quale una qualità determinata, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite all’origine geografica;
  • la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione hanno luogo nell’area geografica determinata.

I prodotti STG - Specialità Tradizionale Garantita

marchio della STG

Per Specialità Tradizionale Garantita (STG) s'intende un prodotto agricolo o alimentare ottenuto utilizzando materie prime tradizionali o caratterizzato da una composizione tradizionale o che ha subito un metodo di produzione e/o trasformazione tradizionale (Regolamento (CE) n. 1151 del 21/11/2012).

Nel regolamento Ce n. 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite, viene precisata la definizione di "specificità” e viene adottata una definizione del termine "tradizionale” (art, n. 2):

Specificità
ovvero l'elemento o l'insieme di elementi che disgiungono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.
Tradizionale
ovvero un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad generazione umana, cioè di almeno 25 anni.

L'elemento o l'insieme degli elementi tradizionali del prodotto devono essere dimostrati da un uso sul mercato comunitario per almeno 30 anni e vengono descritti nel disciplinare di produzione.

La domanda di registrazione di una STG deve essere presentata alla Regione e al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che, dopo averla valutata, la trasmette alla Commissione europea per il completamento dell'iter di riconoscimento.

 

PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali

marchio PAT

È un marchio utilizzato solo in Italia per contraddistinguere prodotti tradizionali e di nicchia, la cui diffusione è così limitata da impedire l'assegnazione dei marchi DOP e IGP.
PAT è l’unica marchio di qualità attribuito dalle Regioni.

 

De.Co. (denominazioni comunali) o De.C.O. (denominazioni comunali di origine)

Queste sono certificazioni del settore agroalimentare che hanno la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative ad un particolare territorio comunale.

A differenza delle denominazioni protette a livello europeo, le de.co. vengono disciplinate a livello comunale per la valorizzazione locale di prodotti e ricette tipici del territorio.

La certificazione De.Co. può essere proposta anche da un gruppo di cittadini o di aziende produttrici, che intendono segnalare l'idoneità alla certificazione e l'importanza del prodotto o processo per la comunità.

La sostenibilità di una De.Co. richiede due garanzie. La prima è la storicità della stessa, per evitare improvvisazioni a scopo commerciale. La seconda prevede che la certificazione sia l’espressione di un patrimonio collettivo e non un vantaggio per una singola azienda.

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